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STATUTO UNIONCAMERE LOMBARDIA

(approvato dal Consiglio del 24 novembre 2022)


 

Art.1

(Costituzione e carattere dell’Associazione)

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia sono associate, ai sensi dell’articolo 6 della L. 29.12.1993 n. 580 come modificato dal D.L. 219/2016, nell’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia, associazione riconosciuta, che assume anche la denominazione di Unioncamere Lombardia ed ha sede in Milano. Entrambe le denominazioni possono essere assunte negli atti e nella corrispondenza.
Unioncamere Lombardia, insieme alle altre Unioni Regionali, all’Unioncamere Italiana, alle Camere di Commercio italiane e ai loro organismi strumentali, alle Camere di Commercio italiane all’estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano, costituiscono il sistema camerale italiano.
Unioncamere Lombardia è organismo pubblico con personalità giuridica di diritto privato, non persegue scopi di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Art.2

(Competenze e funzioni)

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Lombardia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l’esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione.
In particolare:
a) supporta le Camere di Commercio lombarde per la promozione degli interessi generali del sistema economico e per favorire lo sviluppo dell’economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;
b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell’economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispone il rapporto annuale sull’attività delle Camere di Commercio da presentare alla Regione;
c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della Regione Lombardia e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;
d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l’Unioncamere Italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell’interesse del sistema economico regionale;
e) promuove, coordina e realizza l’esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;
f) promuove e coordina, in collaborazione con l’Unioncamere Italiana, l’utilizzo da parte della rete camerale della Lombardia, dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;
g) può svolgere attività informative, formative, editoriali promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. Per il raggiungimento di tali finalità, Unioncamere Lombardia promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell’ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio o, più in generale, si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.

Art.3

(Rapporti con le autonomie funzionali)

Unioncamere Lombardia promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

Art.4

(Rapporti con Regione ed enti locali)

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere Lombardia promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Lombardia per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.
2. I rapporti di collaborazione con la Regione Lombardia saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati da Unioncamere Lombardia in rappresentanza delle Camere di Commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.
3. Unioncamere Lombardia può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.
4. Unioncamere Lombardia promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell’economia e del territorio regionale.

Art.5

(Organi)

Sono organi di Unioncamere Lombardia:
a) il Consiglio
b) la Giunta
c) il Presidente
d) il Comitato dei Segretari Generali
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
I Membri elettivi degli organi di Unioncamere Lombardia durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi decadono se vengono meno i requisiti della loro eleggibilità a tali organi. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i Membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale della carica medesima del membro sostituito.

Art.6

(Consiglio)

Il Consiglio è composto dai Presidenti di tutte le Camere associate e da un numero di Membri di Giunta delle Camere lombarde, diversificato a seconda del numero di imprese ed unità locali iscritte al Registro delle imprese.
Oltre al Presidente le Camere con meno di 100.000 imprese ed unità locali iscritte designano due membri, quelle con un numero di imprese ed unità locali compreso fra 100.000 e 200.000 quattro membri, quelle con oltre 200.000 imprese ed unità locali iscritte sei membri.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del consuntivo e del preventivo anche pluriennale.
Si riunisce inoltre qualora la Giunta lo reputi necessario, oppure quando la sua convocazione sia richiesta da almeno la metà delle Camere lombarde.
Le adunanze sono tenute normalmente presso la sede di Unioncamere Lombardia. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
Le riunioni del Consiglio possono essere tenute con mezzi di telecomunicazioni, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’articolo 2370 del Codice Civile.

Art.7

(Competenze consiliari)

Il Consiglio:
1. elegge fra i Presidenti delle Camere di Commercio lombarde il Presidente di Unioncamere Lombardia;
2. nomina i componenti della Giunta non Presidenti di Camera di Commercio su proposta della Camera di Commercio di Milano- Monza Brianza-Lodi;
3. approva l’indirizzo generale dell’attività e le linee strategiche triennali di Unioncamere Lombardia;
4. approva la relazione della Giunta sull’attività svolta da Unioncamere Lombardia durante ogni esercizio;
5. approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il conto consuntivo entro il 30 aprile, determinando la misura della quota associativa annuale delle Camere di Commercio;
6. delibera le modificazioni dello Statuto;
7. nomina i Revisori dei Conti;
8. determina l’ammontare degli eventuali emolumenti al Presidente ed ai componenti gli organi di Unioncamere Lombardia.

Art.8

(Giunta)

La Giunta è composta dai Presidenti delle Camere di Commercio lombarde, da un Membro di Giunta e da un membro del Consiglio della Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi nominato dal Consiglio su proposta della Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi.
La sostituzione dei membri non Presidenti avviene con delibera di Consiglio su proposta della Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi.
Alle riunioni della Giunta partecipano i componenti del Comitato dei Segretari Generali con voto consultivo.
La Giunta è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Presidente camerale più anziano tra quelli in carica.
Le riunioni della Giunta possono essere tenute con mezzi di telecomunicazioni, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’articolo 2370 del Codice Civile.

Art.9

(Procedure del Consiglio e della Giunta)

Il Consiglio è convocato almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, anche a mezzo fax, posta elettronica od altra modalità telematica. Nella lettera di convocazione vanno indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio lombarde. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ogni membro del Consiglio ha facoltà di farsi rappresentare per delega scritta da un altro dei Consiglieri delegati della stessa Camera che può essere munito di una sola delega.
Nel caso di nomina del Presidente il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.
Nel caso di modifiche statutarie e in sede di modifica dell’aliquota contributiva dovuta dalle Camere di Commercio associate il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti.
La Giunta si riunisce di regola almeno una volta ogni bimestre. L’avviso di convocazione, predisposto dal Presidente, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, deve essere inviato almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, anche a mezzo fax, posta elettronica o altra modalità telematica.
Le sedute della Giunta sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
La Giunta delibera a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.10

(Competenze della Giunta)

Spetta alla Giunta:
1. nominare un Vice Presidente, attribuendogli le funzioni vicarie;
2. formulare il programma di attività di Unioncamere Lombardia e predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
3. nominare il Segretario Generale su proposta del Presidente ed eventualmente, su proposta del Segretario Generale, un Direttore Operativo, determinandone i relativi compensi;
4. deliberare, su proposta del Segretario Generale, in ordine all’assunzione, al trattamento economico, alla carriera e alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti ed in ordine ai premi di risultato degli stessi;
5. determinare la dotazione organica del personale;
6. adottare Regolamenti di gestione per il personale, per la contabilità e per il funzionamento di Unioncamere Lombardia;
7. deliberare sulle convenzioni e sulle partecipazioni esterne di Unioncamere Lombardia;
8. adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di variazione al bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza;
9. autorizzare il Presidente a promuovere giudizi e a resistervi;
10. istituire commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro e deliberare in merito alle attività di studio, formazione e promozione non specificamente individuate in bilancio;
11. può convocare le Assise degli Amministratori Camerali lombardi.
La Giunta delibera su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell’ambito delle finalità statutarie.

Art.11

(Presidente)

Il Presidente è nominato tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio lombarde.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente ed ha la rappresentanza politica e istituzionale di Unioncamere Lombardia.
Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
In caso di urgenza il Presidente esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella sua prima adunanza.
Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.
In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente vicario convoca entro tre mesi il Consiglio per la nomina di un nuovo Presidente.

Art.12

(Comitato dei Segretari Generali)

Il Comitato dei Segretari Generali è organo consultivo di Unioncamere Lombardia e svolge funzioni di raccordo fra le Camere lombarde. Esprime pareri in ordine all’attività istituzionale di Unioncamere Lombardia, con particolare riferimento alle iniziative che implicano oneri per le Camere.
Il Comitato formula proposte sui programmi e sulle attività di Unioncamere Lombardia.
Il Comitato - costituito dai Segretari Generali delle Camere lombarde, dal Segretario Generale di Unioncamere Lombardia, dall’eventuale Direttore Operativo - è coordinato dal Segretario Generale di Unioncamere Lombardia, che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige il verbale.

Art.13

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, che dura in carica un triennio, è composto da tre Membri effettivi e due supplenti. Due dei Membri effettivi sono di norma designati rispettivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
Il Presidente è nominato mediante elezione all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi, possono partecipare senza diritto di voto all’attività del Collegio dei Revisori dei Conti.
I poteri del Collegio dei Revisori dei Conti sono prorogati fino alla sua integrale ricostituzione.

Art.14

(Segretario Generale)

Il Segretario Generale è preposto agli uffici di Unioncamere Lombardia ed è il capo del personale.
Le funzioni di Segretario Generale possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di servizio della Camera di Commercio di appartenenza, da uno dei Segretari Generali delle Camere lombarde, con la corresponsione di un corrispettivo determinato dalla Giunta, oppure da persona a tal uopo selezionata sulla base di un rapporto di lavoro di natura privatistica.
Il Segretario Generale esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta ed è responsabile dell’esecuzione delle decisioni adottate dagli organi statutari nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e svolge l’attività di ordine amministrativo non elencata tra i compiti della Giunta, ancorché non espressamente previsti nel presente articolo.
Determina gli assetti organizzativi di Unioncamere Lombardia, le procedure amministrative e gestisce l’attività ordinaria nell’ambito di un’autonomia di spesa fissata dalla Giunta. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente, nell’ambito della dotazione organica approvata dalla Giunta e degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e nel rispetto del Regolamento di organizzazione del personale. Assegna i premi di risultato e di produttività al personale nel rispetto dei criteri e nei limiti dell’importo complessivo stabilito dalla Giunta. Propone l’attribuzione di premi di risultato ai dirigenti.
Può delegare al Direttore Operativo ed ai dirigenti alcune delle sue funzioni.

Art.15

(Ripartizione delle competenze politiche e amministrative)

Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell’attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, alla dirigenza di Unioncamere Lombardia compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, definiti dalla Giunta con apposito regolamento.

Art.16

(Personale)

Unioncamere Lombardia si avvale per il suo funzionamento di apposito personale assunto, previa idonea selezione, sulla base di un rapporto di lavoro di natura privatistica.
L’ordinamento del personale è stabilito con regolamento adottato e approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale.

Art.17

(Finanziamento)

Il finanziamento di Unioncamere Lombardia è assicurato:
a. da un’aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere di Commercio della regione Lombardia;
b. dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione Lombardia ed altri enti pubblici e privati;
c. da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall’Unione Europea, dalla Regione Lombardia o da altri soggetti, pubblici o privati;
d. dai progetti finanziati dal Fondo di Perequazione istituito presso l’Unioncamere Italiana, compresi quelli specificatamente indirizzati alle Unioni Regionali, al fine di rendere omogeneo, su tutto il territorio nazionale, l’espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al Sistema delle Camere di Commercio;
e. da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di Commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);
f. da qualsiasi altro introito derivante dall’attività svolta e dalla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Unione Regionale.

Art.18

(Durata e scioglimento)

La durata dell’Associazione è illimitata.
In caso di scioglimento di Unioncamere Lombardia le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia, in proporzione alle quote versate nell’ultimo triennio.

Art.19

(Norma transitoria e straordinaria)

A seguito della definitiva individuazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 il presente Statuto dovrà essere approvato dalle Camere di nuova costituzione.
Nel caso di decadenza del Presidente in carica per effetto dell’accorpamento di circoscrizioni camerali conseguenti alla individuazione di cui al comma precedente, il Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente alla prima riunione nella quale siano in carica tutti i Presidenti eletti dalle Camere di Commercio della regione.